DOMINI: che cosa sono?

Ogni computer connesso alla rete è localizzato mediante un numero di protocollo (IP) costituito da stringhe di numeri separate da punti. Per accedere ad una determinata pagina web è necessario indicare al browser il numero di protocollo del server che ospita la pagina stessa. E' piuttosto difficile per l'utente comune trovare la stringa di numeri corrispondente al computer cercato: il DNS (Domain Name System) o Sistema di Nomi di Dominio traduce i numeri di protocollo internet in nomi di dominio.

Il nome di dominio ( o nome a dominio) è costituito da una serie di caratteri alfanumerici seguiti da un punto e da una sigla (dominio), che identifica la persona fisica o giuridica responsabile del sito. Ecco i tipi di dominio più usati finora:

.com = indica che il gestore del sito è un'organizzazione commerciale
.net = indica che il gestore del sito fornisce servizi di tipo telematico
.org = indica che il gestore del sito è un'organizzazione, spesso a fini non di lucro
.edu = indica che il gestore del sito è un'istituzione educativa (museo, scuola, biblioteca, ecc.)
.gov = indica che il gestore del sito è un'agenzia governativa statunitense
.mil = indica che il gestore del sito è un'istituzione militare statunitense
Per i paesi diversi dagli USA, la sigla .gov è sostituita dalla sigla identificativa del paese, o country code (es.: .it per l'Italia; .de per la Germania; .be per il Belgio, ecc.).
Nel novembre 2000 l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), l'organizzazione internazionale che fissa le regole di internet, ha approvato l'introduzione di 7 nuove sigle (.aero; .biz; .museum; .name; .pro; .coop; .info). I domini .biz e .info sono attivi dal 27 giugno 2001.
I domini su elencati sono detti Top Level Domains (domini di primo livello).

L'assegnazione dei nomi di dominio in ITALIA

I nomi a dominio devono essere registrati per poter essere utilizzati dai gestori dei siti. Anche in Italia esiste un registro nazionale dei nomi a dominio: le regole e le procedure di registrazione sono stabilite dalla Naming Authority nazionale. L'assegnazione dei nomi a dominio aventi il dominio '.it' spetta invece alla Registration Authority. Il ruolo di RA è stato affidato dalla IANA (Internet Assigned Number Authority) all'Istituto per le Applicazioni Telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAT-CNR).

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene a cura del provider/maintainer, ossia colui che ha stipulato un contratto con la RA per la registrazione di nomi a dominio .it per conto proprio o di terzi.
All'atto della richiesta è necessario inviare alla Registration Authority una lettera di assunzione di responsabilità, con la quale l'assegnatario del nome a dominio si assume la responsabilità civile e penale dell'uso del nome. Nella lettera, oltre all'identificativo del maintainer, sono indicati:

- per le societa', 1) il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle imprese, ove previsti dalla legge; 2) il numero di partita IVA; 3) il nome e cognome del legale rappresentante; 4) la sede sociale.

- per le ditte individuali 1) il numero di partita IVA

- per i liberi professionisti: 1) il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge; 2) il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente.

- per gli Enti pubblici: 1) la titolarita' del richiedente a rappresentare l'Ente; 2) gli estremi del provvedimento con cui l'Ente e' stato costituito, ove possibile; 3) il codice fiscale o partita IVA, ove possibile; 4) nel caso di enti pubblici Italiani, se l'Ente Pubblico rientra o meno tra quelli sottoposti al controllo dell' AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

- per le associazioni: 1) la data di costituzione; 2) la data e il numero di registrazione, ove previsti dalla legge; 3) il nome e cognome del legale rappresentante; 4) il codice fiscale o la partita IVA, ove previsti.

- per le persone fisiche: 1) il nome e cognome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) l'indirizzo di residenza; 4) il codice fiscale.

Il richiedente deve dichiarare inoltre di conoscere i principi di utilizzo della Rete e le regole della 'netiquette'. La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui la RA riceve la lettera di assunzione responsabilità, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di arrivo delle lettere determina l'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione.

Per completare la richiesta, il maintainer provvede inoltre ad inviare per posta elettronica alla RA l'apposito modulo di registrazione per nomi a dominio. Il modulo contiene i dati da inserire nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad accesso pubblico. Il provider/maintainer e' il garante della correttezza delle informazioni fornite nel modulo per conto del richiedente.

La RA può, a sua discrezione, procedere alla verifica formale e tecnica della documentazione inviata e richiedere al mantainer l'invio, entro 30 giorni, dei documenti di prova delle dichiarazioni contenute nella lettera di assunzione responsabilità.
Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a che siano attivate tutte le registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio, ordina l'inserimento del nuovo nome a dominio nel registro nazionale e invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione. La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi: a) se e' gia' attiva una procedura di registrazione per il nome a dominio richiesto; b) se le verifiche formali e tecniche sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer non fornisce entro 10 giorni le correzioni richieste; c) se l'invio della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera; d) se il provider/maintainer e' moroso nei confronti della RA.

Il disegno di legge Passigli sui nomi a dominio

In assenza di una normativa specifica sui nomi a dominio (le uniche regole sono quelle emanate dalla Naming Authority italiana il 15 agosto 2000), molti dei problemi giuridici legati all'uso dei nomi stessi rimangono di difficile soluzione. Nella scorsa legislatura il disegno di legge Passigli, in due articoli, recante 'disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete', aveva tentato di mettere ordine nella materia, chiarendo tra l'altro la natura giuridica dei nomi a dominio.

Ecco i punti principali del disegno di legge:

* è vietata la registrazione dei nomi a dominio identici o simili a quelli di persone giuridiche o fisiche o di altre organizzazioni, a nomi d'arte, a marchi d'impresa o ad altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
* è vietato inoltre l'uso di nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
* l'uso di nomi ingannevoli, anche in lingue diverse dall'italiano, è pure vietato. La limitazione non opera nei confronti dei legittimi titolari dei nomi e dei marchi. In caso di omonimia, l'assegnazione è fatta a nome del primo degli aventi diritto che ne faccia richiesta;
* la registrazione illecita di nomi a dominio è punita con il risarcimento del danno nella misura minima di 30.000 euro;
* è istituita l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio.